Statuto
Articolo 1 – Costituzione
È costituita in Genova, con sede in via Casaregis n° 35 int. 6 l’Associazione culturale denominata “GINECOLOGI LIGURI DEL TERRITORIO” con sigla
“GI.L.T.”
L’associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.
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Articolo 2 – Finalità
L’Associazione ha per scopo fondamentale:
a) promozione di iniziative di approfondimento, confronto, dibattito su tematiche culturali inerenti al settore ostetrico – ginecologico in senso lato.
b) aggregazione e coordinamento degli specialisti ginecologi liguri che si riconoscono negli obiettivi dell’Associazione (in particolare quelli che operano negli ambulatori ginecologici consultoriali della Regione).
c) ricerca clinica ed epidemiologica attraverso forme di collaborazione e di coordinamento tra le strutture deputate alla assistenza, diagnosi e cura in ambito ostetrico – ginecologico (Ospedali, Università, Ambulatori).
d) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori medici e del personale paramedico impiegato nel settore ostetrico – ginecologico.
e) la promozione e la diffusione di progetti didattico – formativi rivolti ai cittadini e relativi alle problematiche della donna, della coppia, della famiglia.
f) la promozione di collaborazioni con enti pubblici e privati a carattere socio – sanitario e scientifico italiani ed esteri.
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Articolo 3 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito:
a) dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della sua costituzione e da quelli che in seguito diverranno di sua proprietà.
b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali.
b) da proventi straordinari derivanti da manifestazioni, studi, ricerche promosse direttamente e/o cui essa partecipi.
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
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Articolo 4 – Soci
L’Associazione è formata da:
1) Soci fondatori
2) Soci aderenti
1) I Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e ne sono membri di diritto a vita salvo recesso.
2) I Soci aderenti sono coloro che, previa accettazione scritta dello statuto, hanno richiesto l’iscrizione; tale iscrizione è subordinata ad approvazione da parte dei Soci fondatori ed al pagamento della quota associativa annuale.
Possono essere soci della GI. L. T. i medici specialisti in ginecologia e ostetricia e/o in patologia della riproduzione umana.
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Articolo 5 – Quote associative
Le quote associative sono deliberate dal consiglio Direttivo.
La quota associativa ha validità annuale.
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Articolo 6 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
L’Assemblea dei Soci si riunisce una volta all’anno o, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o degli Associati.
L’assemblea è convocata dal Presidente e ad essa partecipano tutti i Soci.
Le direttive di sviluppo e di attività dell’Associazione sono di esclusiva competenza dell’Assemblea e sono assunte a maggioranza.
L’assemblea nomina il Consiglio Direttivo che resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette ed elegge al suo interno Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo esplica tutte le attività necessarie al raggiungimento dei fini statutari ed alla loro amministrazione, con il solo limite delle delibere di cui sopra.
Il Consiglio direttivo ha il compito di provvedere alla gestione scientifica organizzativa ed economica dell’Associazione, di proporre iniziative culturali e di valutare quelle proposte dai soci o da terzi allo scopo di perseguire i fini statutari, di riferire all’assemblea sull’attività svolta.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci; ha la legale rappresentanza dell’Associazione, di cui potrà dare procura per particolari atti al Vice presidente o ad altro membro del Consiglio direttivo.
Il Presidente dell’Associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Vice presidente assume la funzione di Presidente in assenza di questi e ne condivide i compiti.
Al Segretario ed al Tesoriere competono le incombenze di legge.
Il Tesoriere provvede inoltre a redigere il bilancio consuntivo e preventivo che verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo.
Tale bilancio verrà successivamente presentato, unitamente alla relazione sull’attività dell’Associazione redatta dal Consiglio direttivo, all’approvazione dell’Assemblea ordinaria annuale dei soci.
Il Consiglio Direttivo provvederà, se necessario, a redigere un regolamento interno.
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Articolo 7 – Perdita della qualifica di Socio
Il Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più dei suoi membri, decide in merito alla perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio si perde per:
1) Dimissioni
2) Mancato pagamento della quota associativa annuale.
3) Comportamento deontologicamente scorretto.
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Articolo 8 – Carattere dell’Associazione
L’associazione è autonoma e può stabilire rapporti di collaborazione con analoghe associazioni a carattere regionale presenti in Italia.
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Articolo 9 – Collaborazioni scientifiche
Al fine di raggiungere gli scopi statutari, l’Associazione stabilisce rapporti di collaborazione scientifica, clinica ed epidemiologica con le strutture universitarie e con le strutture ospedaliere, nonché con altri presidi socio – sanitari del territorio e con i medici di medicina generale ai fini di avviare programmi di aggiornamento professionale e di ricerca in ambito clinico, epidemiologico e sociale.
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Articolo 10 – Attività di studio e ricerca
Programmi di studio e ricerca, nonché iniziative di aggiornamento e formazione professionale, potranno essere realizzati in collaborazione con Enti pubblici e privati e con aziende che operano in ambito sanitario, con particolare riferimento ai settori di interesse ostetrico – ginecologico.
Tali iniziative, indipendentemente dal proponente e dalla loro natura, dovranno obbligatoriamente essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Nessuna iniziativa può riguardare l’Associazione senza una previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
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Articolo 11 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione od eventuali modifiche alla sua articolazione ed allo statuto possono essere deliberati dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, il tutto senza il rigore formale dell’atto costitutivo.
In caso di scioglimenti, i fondi e le attività residuali saranno devolute ad Enti di beneficenza.
Visto ne varietur.
Genova, lì ventotto giugno duemila